altre materiediritto penale

Leggiamo oggi:
“Dopo la bufera scatenatasi contro la preside del Liceo Montale di Roma, accusata di una presunta relazione con uno studente 19enne, a intervenire a difesa di Sabrina Quaresima sono i docenti dell’Istituto scolastico che dirige. «Vogliamo fermamente dissociarci e biasimare sia il clamore che ha amplificato un pettegolezzo non provato , sia il persistere di azioni persecutorie nei confronti della nostra dirigente scolastica», ha scritto il gruppo di professori in un documento inviato all’Ufficio scolastico regionale del Lazio, «nella cui condotta non è stata riscontrata alcuna violazione del codice disciplinare»”.

Questa vicenda ci fornisce l’occasione per interrogarsi sulla vera natura del pettegolezzo.

Il pettegolezzo è reato?

Nell’articolo si dibatte di un “pettegolezzo non provato”, ma la questione è mal posta. Non è rilevante che il pettegolezzo sia vero o falso: ciò che rileva è, infatti, se il pettegolezzo sia offensivo o meno.

Perché il pettegolezzo, quando è lesivo dell’onore e della dignità personale altrui, è una diffamazione, ovvero un reato perseguibile penalmente, anche se si riportano fatti veri e/o provati.

Non solo, quando la diffusione avviene a mezzo stampa o sui social, il reato è aggravato e, quindi, punibile con pene più severe perché maggiore è il danno subito dalla vittima del “pettegolezzo”.

Il rimedio giuridico? Sporgere immediatamente atto di denuncia/querela e comunque entro tre mesi dalla conoscenza del fatto di reato.

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