Una sentenza, mille fraintendimenti.
Una donna di 57 anni. Due dosi di vaccino Pfizer anti-Covid. Sette giorni dopo la seconda inoculazione: paralisi completa agli arti inferiori. Una diagnosi devastante — mielite trasversa acuta — e una vita stravolta per sempre.
La Corte d’Appello di Torino ha riconosciuto il suo diritto all’indennizzo. I social network sono esplosi. C’è chi ha esultato, chi si è indignato, chi ha riletto la sentenza come la conferma di tutto ciò che pensava già prima di leggerla.
Il problema è che quasi nessuno l’ha letta davvero.
Questo articolo non è qui per alimentare la polemica. È qui per spiegare — con precisione e senza bandiere — cosa dice quella sentenza, cosa prevede la legge italiana, e cosa può fare concretamente chi si trova in una situazione simile.
Prima di tutto: una distinzione che cambia tutto
La parola che senti ripetere nei telegiornali e nei post — risarcimento— è quasi sempre quella sbagliata.
Risarcimento e indennizzo non sono sinonimi. Confonderli non è solo un errore linguistico: è un errore che può far perdere una causa, o impedire di iniziarla nel modo giusto.
Il risarcimento presuppone una colpa. Qualcuno ha sbagliato, ha prodotto un farmaco difettoso, ha mentito. Chi chiede il risarcimento deve provare quell’errore, identificare un responsabile e dimostrare che il danno deriva direttamente da quella condotta illecita. È una strada lunga, costosa e difficile.
L’ indennizzo è un meccanismo completamente diverso. Non cerca colpevoli. Non accusa nessuno. È una misura di solidarietà sociale: lo Stato riconosce che un cittadino ha subito un danno permanente a causa di un trattamento sanitario lecito — e promosso dallo Stato stesso — e interviene economicamente a sostenerlo. Senza che nessuno debba essere dichiarato responsabile.
La sentenza della Corte d’Appello di Torino riguarda l’indennizzo. Non è una condanna della scienza vaccinale. Non dice che il vaccino era sbagliato. Dice che lo Stato ha un obbligo di solidarietà verso chi ha subito un danno nel seguire le sue indicazioni sanitarie.
La legge che tutela il cittadino: la L. 210/1992
Esiste da oltre trent’anni una norma costruita esattamente per questo: la Legge 25 febbraio 1992, n. 210.
Nata originariamente per tutelare le vittime di trasfusioni di sangue infetto e di vaccini obbligatori dell’infanzia — come l’antipolio — questa legge è il fondamento giuridico di ogni richiesta di indennizzo per danno da trattamento sanitario in Italia.
Nel 2022, il legislatore italiano ha compiuto un passo importante: ha esteso espressamente la tutela della L. 210/1992 anche ai vaccini anti-Covid, compresi quelli semplicemente raccomandati — non obbligatori — per il contrasto alla pandemia. In questo modo ha equiparato due situazioni: chi si vaccina per obbligo di legge e chi lo fa per seguire un’indicazione dello Stato. Entrambi meritano la stessa protezione se subiscono un danno.
Il fondamento costituzionale è l’articolo 32 della Costituzione: se il cittadino accetta un rischio medico — anche per proteggere la salute collettiva — la collettività non può voltargli le spalle se quel rischio si materializza. È il principio della solidarietà nazionale scritto nella Carta.
Come si prova il nesso causale: le regole del processo civile
Qui si gioca la partita vera. E qui la maggior parte delle persone — e purtroppo anche alcuni avvocati — commette l’errore più costoso.
Nel processo penale, per condannare qualcuno occorre la certezza assoluta: la prova deve superare ogni ragionevole dubbio. La barra è altissima, perché è in gioco la libertà personale.
Nel processo civile e previdenziale— che è il terreno su cui si combattono le cause per l’indennizzo ex L. 210/1992 — si applica una regola diversa: la preponderanza dell’evidenza, o secondo la formula adottata dalla giurisprudenza italiana, il principio del “più probabile che non”.
Significa: se l’ipotesi che il vaccino abbia causato la patologia è scientificamente più probabile di qualsiasi spiegazione alternativa, il cittadino ha diritto all’indennizzo. Non serve la certezza assoluta. Serve la probabilità prevalente.
Nel caso di Torino, i giudici hanno applicato esattamente questo canone. La perizia medico-legale aveva documentato tre elementi convergenti:
– la vicinanza temporale (sette giorni tra la seconda dose e l’insorgenza della paralisi);
– l’assenza di qualsiasi sintomo neurologico nei cinquantasette anni precedenti della donna;
– la mancanza di fattori infettivi o cause alternative documentate.
La Corte ha ritenuto questo “trittico” sufficiente a integrare il nesso causale richiesto dalla legge. E ha confermato la perizia del primo grado senza disporne una nuova, ritenendola già completa ed esaustiva.
L’assetto autoimmune: una difesa dello Stato che non ha retto
Il Ministero della Salute ha tentato di opporre una tesi difensiva: la donna aveva una predisposizione autoimmune preesistente, e la malattia si sarebbe sviluppata comunque, indipendentemente dal vaccino.
La Corte ha respinto questa impostazione con un ragionamento giuridicamente preciso.
La predisposizione autoimmune non è stata classificata come causa autonoma del danno — che avrebbe potuto escludere il nesso causale — ma come “terreno favorente“: una condizione che, da sola, non avrebbe mai prodotto la mielite trasversa. Il vaccino è stato l’elemento scatenante. Senza di esso, quella bomba biologica non sarebbe mai esplosa.
In diritto civile, questo si chiama principio di concausalità: se un fattore esterno attiva una patologia altrimenti latente, quel fattore è causa materiale del danno. La vulnerabilità biologica del cittadino non è una colpa, e non può diventare uno scudo per lo Stato.
Cosa spetta concretamente: cifre e modalità
L’indennizzo della L. 210/1992 consiste in un assegno mensile, completamente esentasse, calcolato su otto categorie di gravità stabilite da tabelle ministeriali.
Per una patologia come la mielite trasversa con paralisi degli arti — che rientra nelle categorie di massima gravità — la cifra si attesta intorno ai 3.000 euro mensili, erogati con cadenza bimestrale. È un diritto che, in caso di decesso del beneficiario, può essere trasferito ai familiari.
Non si tratta di una vincita. Si tratta di un sostegno economico continuativo per chi ha perso la capacità di muoversi, di lavorare, di vivere come prima.
I termini: attenzione alla decadenza
Questo è il punto su cui molte persone perdono il diritto prima ancora di iniziare a difenderlo.
La legge prevede un termine di decadenza di tre anni** per presentare la domanda. Ma — e questo è cruciale — i tre anni non decorrono dal giorno della vaccinazione. Decorrono dal momento in cui il cittadino riceve una diagnosi formale che mette in relazione la patologia con il trattamento sanitario.
Se non hai ancora una diagnosi che documenti il nesso, il termine non è ancora iniziato a correre. Ma una volta che ce l’hai, ogni giorno conta.
Superato quel termine, l’azione è inammissibile per sempre. Non esistono proroghe, non esistono eccezioni.
Il percorso corretto: dalla clinica al tribunale
Chi sospetta un danno da vaccino — o da qualsiasi trattamento sanitario — deve seguire un percorso preciso, in questo ordine:
1. La documentazione clinica. Prima di qualsiasi altra cosa, occorre farsi rilasciare una relazione dettagliata da uno specialista della patologia. La cartella clinica è la fondamenta di tutto.
2. La segnalazione ad AIFA. La rete di farmacovigilanza dell’Agenzia Italiana del Farmaco raccoglie le segnalazioni di reazioni avverse. Segnalare non è solo un diritto: è un atto che contribuisce alla documentazione ufficiale del caso.
3. La perizia medico-legale. Uno specialista in medicina legale — idealmente in forma collegiale, affiancato da un clinico esperto nella patologia specifica — deve analizzare la documentazione e produrre un parere sul nesso causale. Questo documento è il cuore della pratica.
4. La domanda alle CMO. Le Commissioni Mediche Ospedaliere Militari valutano le domande su base documentale. Il rifiuto — frequente, per ragioni procedurali — non è la fine: è il presupposto formale per il ricorso in tribunale.
5. Il ricorso al giudice.Solo a questo punto entra l’avvocato. Non prima. Un legale che si muove senza una perizia medico-legale solida non ha strumenti per vincere.
Una nota finale — e personale
Ho parlato di questa sentenza su www.errediradio.com. All’ultima domanda, mi sono distratta e ho tardato a rispondere.
Una gaffe. Che però mi ha dato l’occasione di dire, in diretta, una cosa che vale anche per il tema di cui stavamo parlando: nulla è perfetto. Non chi parla. Non il vaccino. Non il sistema.
Il diritto esiste precisamente per questo: per gestire l’imperfezione del mondo reale, riconoscere i danni che nessuno avrebbe voluto, e garantire che chi li ha subiti non resti solo.
Una cosa importante, prima di chiudere
I termini di decadenza previsti dalla L. 210/1992 sono rigidi e non ammettono eccezioni. Chi ritiene di trovarsi in una situazione simile a quella descritta in questo articolo farebbe bene a non attendere: il tempo, in queste materie, è una variabile che il diritto non perdona.
Il consiglio — l’unico che questo articolo può dare, e che vale in ogni circostanza — è di rivolgersi tempestivamente a un avvocato di fiducia, preferibilmente con esperienza in diritto sanitario e previdenziale, che possa valutare il caso specifico nella sua concretezza documentale.
Nessun articolo, per quanto dettagliato, sostituisce una consulenza professionale. La legge è uguale per tutti; le situazioni individuali, no.
Avv. Monica Commisso — Studio Legale Antisso Commisso, Torino
Il contenuto di questo articolo ha finalità esclusivamente divulgative e non costituisce parere legale né offerta di prestazione professionale. Per ogni valutazione relativa al proprio caso specifico è indispensabile rivolgersi a un legale di fiducia.


