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L’estate è alle porte e così, dopo un lungo periodo di piogge, con il sole, è arrivata anche la voglia di fare delle gite fuori porta, magari in bici.

Numerosi sono, infatti, i gruppi di bikers e di escursionisti che amano frequentare le zone montane.

A tali gruppi capita, tuttavia, non di rado, di imbattersi in un gregge o in una mandria di bovini protetti da pastori maremmani incustoditi e di essere, talvolta, anche aggrediti e morsi.

Cosa succede in questi casi? Chi risponde dei danni provocati? Si tratta solo di responsabilità civile oppure di quella penale?

Le norme da citare in materia non sono molte, sostanzialmente sono tre: l’art. 2052 del codice civile e gli artt. 590 e 672 del codice penale.

L’art. 2052 c.c. sancisce una responsabilità civile a carico di chi dovrebbe custodire l’animale (anche se questo è stato smarrito o è fuggito) per i danni cagionati dall’animale, salvo che si provi il caso fortuito.

In parole semplici, per fare un esempio, se il cane morde un ciclista, il proprietario o colui che aveva l’animale in affidamento, è tenuto a risarcire il danno alla vittima.

Non solo, se il danno è stato provocato da un gesto aggressivo del cane e questo sarà considerato successivamente “animale pericoloso”, il detentore del cane, oltre a risarcire il danno, sarà tenuto a pagare una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 672 c.p. per omessa custodia e malgoverno di animali.

Accanto ad una responsabilità civile ed amministrativa, sussiste infine una responsabilità penale per il reato di lesioni colpose(art. 590 c.p.) con sanzioni, non solo pecuniarie, ma anche detentive.

Insomma, perché le gite in bici o a piedi siano piacevoli, sarebbe opportuno che i detentori dei cani da guardia/da gregge adottino tutte le cautele necessarie per evitare danni a terzi.

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