altre materieSuccessioni e testamento

Il concetto di testamento non appartiene alla cultura italiana, ma esiste una ragione bene precisa.

Il nostro Codice Civile dedica un’intero libro alle successioni, dall’art. 456 sino all’art. 809, per disciplinare in maniera minuziosa il fenomeno della successione per causa di morte, andando a definire l’erede, ovvero quel soggetto che è chiamato a succedere nell’universalità di beni o a una quota di essi. Gli eredi possono essere legittimi o testamentari nel caso in cui sia presente un testamento.

Come ci si regola per l’ipotesi in cui il de cuius (ovvero, il morto) non abbia lasciato testamento? Chi eredita in quel caso?

Qualora taluno morisse senza lasciare testamento, non ci sarebbero gravi conseguenze perché comunque si aprirebbe la c.d. successione legittima. E’ la stessa legge, infatti, ad individuare coloro che vengono chiamati all’eredità.

Chi eredita, quindi?

L’art.565 c.c. individua quali eredi legittimi il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti sino al sesto grado, infine lo Stato, secondo l’ordine e le regole stabile dalle norme successive.

Non vi è chi non possa riconoscere in tale disciplina una forte tutela della famiglia, riconosciuta e tutelata dalla Repubblica come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.).

Ne consegue che i coniugi, salvo esigenze particolari, non hanno nessuna necessità di preoccuparsi di tutelare la propria famiglia per il tempo in cui avrà cessato di vivere, perché ci ha già pensato la legge.

Tuttavia, il mutare del costume ha creato nuove esigenze che, ancora oggi, non trovano piena tutela legislativa.

Famiglia non è più solo quella fondata sul matrimonio, ma è anche quella costituita sulla convivenza more uxorio  (cioè, come marito e moglie, senza essere uniti dal vincolo del matrimonio), di coppie etero e omosessuali.

La società cambia velocemente, ma la risposta del legislatore non è sempre altrettanto veloce.

Neanche la Legge Cirinnà (Legge n. 76/2016), che ha cercato di dare un riconoscimento alle coppie di fatto e alle coppie omosessuali e di eliminare le differenze di trattamento tra le famiglie fondate sull’istituto del matrimonio e quelle formate sulla convivenza more uxorio, non è riuscita a colmare il vuoto legislativo in ambito successorio.

Con la Legge Cirinnà abbiamo quindi tre tipologie di famiglie:

  1. la coppia sposata;
  2. la coppia di fatto o convivente more uxorio, quale unione di coppie eterosessuali;
  3. l’unione civile, quale coppia omosessuale.

Per quanto riguarda l’unione civile di una coppia omosessuale non ci sarebbero più problemi di natura successoria, giacché la Legge Cirinnà estende a questi la disciplina delle successioni riguardante la famiglia contenuta nel Codice Civile, sicché ogni riferimento normativo al coniuge deve essere esteso anche al partner superstite dell’unione civile.

Dalla disciplina successoria sono tuttavia escluse le coppie more uxorio eterosessuali, creando di fatto un vera e propria discriminazione. Tale vuoto normativo non è aggirabile nemmeno attraverso la disposizione di questioni patrimoniali per mezzo del contratto di convivenza, giacché la legge vieta espressamente i patti successori.

L’unica soluzione praticabile per i conviventi è quindi quella di redigere apposito testamento, anche se siete giovani e non avete particolari sostanze economiche. Ciò per evitare che, nel caso in cui venisse improvvisamente a mancare uno dei due partner, l’altro rimango completamente sprovvisto di tutela.

E se si dovesse cambiare partner?

Nessun problema: il testamento è un atto sempre revocabile.

Lascia un commento