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Non meno di € 150 al mese.

Questo è l’importo più basso che, almeno i Tribunali di Torino ed Ivrea, stabiliscono debba versare il genitore disoccupato a titolo di mantenimento del figlio.

L’obbligo del mantenimento, inoltre, non cessa con la maggiore età, ma permane fino a quando il figlio non diventi economicamente autosufficiente.

Irrilevante è quindi lo stato di disoccupazione in cui versa il genitore. Salvo che non provi l’assoluta impossibilità a far fronte al pagamento dell’assegno di mantenimento, il genitore è obbligato a versare l’assegno ai figli.

In difetto, per la sua inadempienza, il genitore sarà perseguito penalmente, perché il fatto integra certamente il reato di cui all’art. 570 c.p., ovvero di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

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