Il recente episodio che ha coinvolto Andy Byron – amministratore delegato della tech company Astronomer – ha riaperto un tema giuridico di grande attualità: la tutela dell’immagine e della privacy in contesti pubblici.
Durante un concerto dei Coldplay in Massachusetts, la tradizionale “Kiss Cam” ha inquadrato Byron in atteggiamenti intimi con Kristin Cabot, responsabile HR della stessa azienda. Un partecipante ha registrato la scena dal maxischermo e l’ha pubblicata online. Il video è diventato virale, provocando una tempesta mediatica e conseguenze personali importanti.
La moglie di Byron è intervenuta pubblicamente, e lo stesso CEO ha diffuso una lettera di scuse, chiedendo il rispetto della sua privacy.
Ma cosa dice il diritto in casi come questo?
Il diritto all’immagine: il consenso non è facoltativo
La legge italiana è molto chiara: nessuno può diffondere l’immagine altrui senza consenso, salvo specifiche eccezioni (come cronaca o interesse pubblico).
📌 Art. 10 del Codice Civile
📌 Art. 96 e 97 Legge sul Diritto d’Autore
La partecipazione a un evento pubblico non equivale a un’autorizzazione alla diffusione su internet. Neppure se si viene ripresi sul maxischermo. Il consenso alla sola proiezione sul momento non si estende alla registrazione e pubblicazione successiva, soprattutto se a fini di intrattenimento o gossip.
L’immagine è un dato personale: cosa prevede il GDPR
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), l’immagine è un dato personale. Ogni utilizzo (ripresa, conservazione, pubblicazione) deve avvenire con:
finalità esplicite e lecite;
rispetto del principio di proporzionalità;
una base giuridica solida (di norma, il consenso).
In mancanza di consenso, chi diffonde l’immagine diventa titolare del trattamento illecito e può essere chiamato a rispondere dei danni arrecati.
Chi è responsabile in questi casi?
La responsabilità può essere condivisa da più soggetti:
– gli organizzatori del concerto, che promuovono attività come la “Kiss Cam” senza informativa adeguata;
– il soggetto che ha ripreso e pubblicato il video, che agisce senza alcuna base giuridica;
– le piattaforme social che ospitano il contenuto e non lo rimuovono dopo segnalazione.
Tutti possono essere chiamati a rispondere in solido, sia in sede civile che, in casi gravi, anche penale.
Cosa possono fare le persone coinvolte?
Chi subisce una simile esposizione senza consenso può:
✔ chiedere la rimozione immediata del contenuto (anche con provvedimenti d’urgenza);
✔ avviare un’azione per risarcimento danni (morali, all’immagine e, se provati, anche patrimoniali);
✔ presentare un reclamo al Garante Privacy per trattamento illecito di dati personali.
Un caso che riguarda tutti noi
Viviamo in un’epoca in cui ogni gesto può trasformarsi in “contenuto”. Ma il diritto alla privacy non si sospende solo perché siamo in un luogo affollato.
➡️ Non tutto ciò che accade in pubblico è pubblico.
➡️ Essere visibili non significa essere disponibili.
Chi subisce una violazione ha il diritto (e il dovere) di reagire. La tutela legale è possibile, concreta ed efficace.
Perché la dignità delle persone non è mai un contenuto virale.


