diritto civilePivacy e Protezione dati.

Privacy e protezione dati.

Quanta confusione!

Cosa posso e cosa non posso fare?

La normativa è talmente complicata che, talvolta, pur di non errare, si evita addirittura di fare la classica foto di classe.

Tuttavia, una foto potrebbe aiutarci a vincere una causa ed ad ottenere un risarcimento del danno.

Per tale ragione, meglio chiedere un parere sulla sua utilizzabilità in giudizio, piuttosto che rinunciarvi a priori.

Recentemente è stato affrontato il caso di un condomino che, utilizzando il cortile comune, puliva la propria auto davanti al proprio box, ma facendo penetrare l’acqua sotto il basculante adiacente e quindi dentro un garage altrui, provocandogli danni.

La domanda, a questo punto, è: secondo voi, il proprietario del garage che viene danneggiato potrebbe fotografare questo condomino ed allegare le fotografie al verbale assembleare, senza violare la sua privacy?

La risposta è affermativa.

La condotta del condomino che fotografa un danno alla sua proprietà provocato da altro condomino  è lecita laddove risulti proporzionata a quanto necessario per la tutela dell’integrità della proprietà stessa (il box garage), purché non violi – nell’ambito del necessario bilanciamento tra diritti che hanno entrambi fondamento costituzionale – la riservatezza di soggetti terzi, tra i quali non possono annoverarsi né l’assemblea né la collettività condominiale.

E dunque, nel caso in esame, non sussiste violazione della privacy se tale condotta viene posta in essere per la tutela dei diritti conseguenti agli obblighi stabiliti dalle normative condominiali, che regolano i rapporti all’interno del condominio.

 

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