diritto penale

Con il governo del cambiamento è arrivata anche la proposta di legge sulla legittima difesa, già depositata dal sottosegretario all’interno,  Nicola Molteni.

Cosa potrebbe cambiare rispetto alla normativa in vigore?

Con la nuova legittima difesa dovrebbe annullarsi la valutazione, da parte dei giudicanti, sulla proporzionalità fra l’offesa e la difesa.

Il venir meno di tale valutazione, riguarderà tutti i casi di legittima difesa?

Dalla lettura della testo della proposta, sembrerebbe di no!

Si riporta infatti l’art. 1 secondo il quale : Si considera che abbia agito per legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’ingresso o l’intrusione mediante effrazione contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell’immobile, con violenza o minaccia di uso di armi di una o più persone, con violenza di domicilio.” (testo ripreso dal “Sole 24 Ore”).

Da ciò, sembrerebbe derivare che, non potrà essere invocata la “nuova” legittima difesa se:

  1. non vi è violenza di domicilio;
  2. non vi sia, da parte dell’intruso, violenza o minaccia di uso di un arma

Per capirci, a titolo esemplificativo, non si potrà applicare la nuova normativa se vi è stata intrusione con raggiri, se vengo aggredito per strada, se l’aggressione avviene da parte di un convivente.

Insomma, a parere di chi scrive, siffatta disposizione, se non opportunamente emendata, potrebbe apparire non idonea a coprire la stragrande maggioranza di fattispecie in cui potrebbe ricorrere l’istituto della legittima difesa.

Si auspica pertanto un intervento che eviti disarmonia rispetto alle altre norme in vigore.

In caso contrario, non si dovrebbe parlare di legittima difesa, ma di licenza di uccidere i soli ladri di appartamento.

 

 

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