altre materiediritto civile

Vi siete appena separati consensualmente.

Nelle condizioni avete concordato i periodi di vacanza e i bambini trascorreranno la Pasquetta con il papà.

I rapporti tra i genitori non sono sereni. Anzi, i figli continuano ad essere lo strumento preferito con il quale colpire l’altro. Capita così che il coniuge separato non comunichi all’altro genitore il luogo di vacanza dove soggiornerà con i figli.

La domanda è: questo genitore, omettendo di comunicare all’altro coniuge dove porta con sé i figli, commette un reato?

Dipende.

Non commette reato, se nelle condizioni di separazione omologate si richiede soltanto di concordare i periodi di vacanza.

Qualora invece, l’omologa di separazione preveda l’obbligo dei genitori di concordare il luogo di vacanza, allora la violazione di tale accordo costituisce reato ed, in particolare, integra il delitto di cui agli articoli 388 comma 2 c.p. (“Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”) e 570 c.p. (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare”)

In ogni caso, è bene precisare come il diritto di avere conoscenza del posto dove i figli passeranno le vacanze insieme all’altro genitore discende dall’art. 143 c.c. dove si contempla l’obbligo alla “collaborazione nell’interesse della famiglia”. Pertanto , le relative violazioni , pur non presentando rilievi di natura penale, presentano rilievi civilistici.

Sopra ogni cosa, dovrebbe comunque governare il buon senso e la collaborazione dei coniugi volta all’interesse preminente dei figli.

Il consiglio è pertanto di dimostrarsi responsabili e prudenti comunicando sempre dove portate in vacanza i figli. Non si sa mai che potreste aver bisogno di aiuto e che questo aiuto non vi arrivi proprio dal coniuge dal quale vi siete separati!

Detto questo, Vi auguriamo buona pasquetta!

 

 

Lascia un commento