Forse non riuscite nemmeno ad immaginarlo, ma dietro la facciata di ‘goliardia’ o ‘vendetta’ di questi gruppi o siti si nasconde un vero e proprio ‘pacchetto’ di reati. L’autore non commette una sola violazione, ma una catena di illeciti gravi e concatenati.
Passiamoli in rassegna insieme.
- Diffusione illecita di immagini. È il punto di partenza. Pubblicare foto o video intimi senza il consenso della persona ritratta è un reato specifico, aggravato se a commetterlo è l’ex partner.
- Sostituzione di Persona. Creare un profilo falso con quelle foto, anche usando un nickname di fantasia, integra questo delitto perché si crea un’identità digitale non corrispondente al vero, inducendo gli altri utenti in errore.
- Diffamazione Aggravata. Aggiungere commenti offensivi, dettagli personali o false accuse lede la reputazione della vittima. Il fatto che avvenga su internet, con una diffusione potenzialmente illimitata, costituisce un’aggravante.
- Atti Persecutori (Stalking). Quando queste azioni sono reiterate e causano alla vittima ansia, paura o la costringono a cambiare le proprie abitudini di vita, la condotta si trasforma nel più grave reato di stalking. La giurisprudenza parla di “stillicidio persecutorio” che travalica la semplice diffamazione .
Non è un gioco, è una devastazione pianificata.
Chi PUÒ dunque denunciare?
La vittima, certo. Ma per reati come la Sostituzione di Persona, la legge non richiede la sua querela: si procede ‘d’ufficio’. Questo significa che chiunque – un amico, un figlio, un genitore, un parente, un semplice utente che si imbatte in questi contenuti – può (e moralmente dovrebbe) segnalare tutto alla Polizia Postale . Anche reati come lo stalking o il revenge porn diventano procedibili d’ufficio se commessi da un soggetto già ammonito. Il silenzio rende complici. La denuncia, anche di un testimone, invece rompe il ciclo.