diritto civile

Chi ha figli ed è separato sa perfettamente di cosa stiamo parlando.

Le famose spese straordinarie, generalmente poste al 50% tra i coniugi, vengono normalmente anticipate integralmente da uno dei due genitori che fai poi fatica a farsele rimborsare dall’altro.

Come procedere, dunque? È sufficiente la sentenza di separazione o di divorzio, alla quale allegare le pezze giustificativi di cui si chiede il rimborso per iniziare il recupero coattivo del credito, oppure bisogna intentare una nuova causa?

La risposta è: dipende.
La Cassazione, con una recentissima ordinanza (N. 379 /2021) è intervenuta sul punto chiarendo la differenza tra spese straordinarie “routinarie” e spese straordinarie imprevedibili.


Così, esisterebbero 2 categorie di spese straordinarie:
1) gli esborsi non compresi nell’assegno di mantenimento, ma che assumono un carattere routinario; esse sono sostanzialmente certe, indeterminate nella sola quantificazione della somma da pagare ma non nella loro previsione. Sono tali, per fare degli esempi, le spese per l’acquisto di occhiali e le visite specialistiche di controllo; il pagamento di tasse scolastiche;
2) gli esborsi totalmente imprevedibili e rilevanti, frutto di eventi eccezionali (ad esempio
un intervento chirurgico).


Le spese al punto 1) non vanno concordate con l’altro genitore e posso essere richieste coattivamente sulla base della sola sentenza di divorzio o di separazione, senza necessità di instaurare un nuovo giudizio.
Le spese straordinarie previste al punto 2) devono, invece, essere necessariamente concordate in via preventiva e, per ottenere il rimborso (ovviamente solo nel caso di conflitto con l’altro genitore) , si sarà costretti a rivolgersi ad un nuovo giudice per ottenere una sentenza che accerti il diritto al rimborso, instaurando un’azione
autonoma di accertamento con evidenti aggravi di costi e di tempi per tutti.

(Dott. Alessandro Degasperi)

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