altre materiediritto civile

La legge n. 3/2012, nota come legge anti suicidi o sul sovraindebitamento, permette ai debitori di ridurre i propri debiti.

Si tratta di una sorta di procedura fallimentare alla quale possono accedere coloro che si trovino nell’impossibilità incolpevole di far fronte ai propri impegni e riguarda tutti i piccoli imprenditori, ovvero quelli che non possono fallire, i professionisti ed i privati in genere (detti consumatori).

Così, al fine di comporre la propria crisi da sovraindebitamento, una coppia di coniugi, presenta al Tribunale di Torino una proposta di piano del consumatore ex L. 3/2012 nella quale è prevista il pagamento, in favore dell’unico creditore, della somma complessiva di € 15.000,00, pari al 10,56% del credito complessivo, mediante il versamento di di 75 rate mensili dell’importo di € 200,00.

La storia di questa coppia è simile a quella di tante altre in Italia. Lei, impiegata amministrativa part-time, percepisce uno stipendio mensile di € 1.600,00. Lui, dopo aver perso improvvisamente il lavoro, dal 2010 non percepisce alcun reddito fisso, salvo € 100/200 mensili ricavati da “lavoretti manuali saltuari di compravendita di generi alimentari” . Così, succede che la famiglia non è più in grado di sostenere la rata di mutuo contratta per poter acquistare la casa coniugale, nel frattempo pignorata e venduta all’asta. L’unico bene posseduto dalla coppia è un’autovettura, acquistata di “quarta mano”, del valore di € 2.000,00.

Non solo. Successivamente alla presentazione del ricorso per accedere alla procedura di esdebitamento, ma prima dell’omologa del piano del consumatore, la coppia subisce anche il pignoramento dello stipendio di lei che, di fatto, sottrae alla disponibilità dei ricorrenti il quinto dell’unico reddito familiare, impedendo loro di ottemperare agli impegni che intendono assumere nei confronti del creditore.’

Per il Giudice, tuttavia, il principio della “par condicio creditorum” affermato in materia fallimentare, deve trovare applicazione anche nell’ambito della procedura di esdebitamento. Conseguentemente, il Tribunale di Torino, ritenendo l’inefficacia dei pagamenti futuri derivanti dal pignoramento dello stipendio nei confronti del creditore assegnatario (la banca), ha omologato il piano del consumatore proposto dai ricorrenti, interrompendo ogni procedura esecutiva in corso, così ridando alla coppia un’occasione per ricominciare una nuova vita.

 

 

 

 

 

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