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Siamo entrati nel nuovo anno.

Il 2019 verrà ricordato come l’anno dell’introduzione della fatturazione elettronica anche nei confronti dei privati, con e senza partita iva.

Per tanti studi legali come Antisso e Commisso non è una novità assoluta. Da tempo infatti ci cimentiamo con la fattura elettronica per poter fatturare nei confronti della PA e quindi nei confronti dei Giudici di Pace, dei Tribunali e delle Corti D’Appello.

Rimangono comunque i dubbi interpretativi.

In maniera molto schematica cerchiamo di rispondere ad alcune delle domande più frequenti.

Chi è sottoposto al regime forfettario non ha l’obbligo ma solo la facoltà di fatturare in modalità elettronica. Permane tuttavia l’obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della PA anche successivamente al primo gennaio 2019.

Per ricevere correttamente le fatture è opportuno registrarsi presso l’Agenzia delle Entrate accedendo tramite il seguente link https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/  L’operatore IVA potrà quindi decidere di ricevere le fatture ad un indirizzo pec ovvero al “codice destinatario” che identifica il soggetto destinatario a ricevere le fatture elettroniche e rappresenta l’indirizzo telematico dove recapitare le fatture. Verrà quindi generato il QR Code partita IVA, come quello dell’avv. Monica Commisso nell’immagine di questo articolo.

La fattura elettronica deve essere emessa anche nei confronti dei privati che non hanno la pec o la partita iva, con codice destinatario composto da sette zero (0000000). Nei suoi confronti permane inoltre l’obbligo di consegna del documento fiscale in forma diversa dall’xml, ovvero in copia informatica o analogica della fattura elettronica, con l’avviso che la stessa è messa a disposizione del destinatario nel relativo cassetto fiscale.

La fattura è considerata emessa nel momento in cui il sistema la segnala come “consegnata”, salvo che il destinatario non provveda a “rifiutarla”, con comunicazione diretta all’emittente. Tale comunicazione, infatti, non passa attraverso il Sdl e la fattura si considera come mai emessa. In questo caso si potrà emettere senz’altro una nuova fattura, correggendo l’errore. Diversamente sarà necessario emettere una nota di credito.

Arriviamo quindi all’aspetto sanzionatorio. In caso di emissione di fattura con modalità diverse da quella elettronica, la fattura si intende non emessa e si applica la sanzione amministrativa compresa tra il 90 ed il 180 per cento dell’imposta, con un minimo di € 250,00, salvo che non si provveda alla regolarizzazione dell’operazione trasmettendo l’autofattura al Sistema di Interscambio.
La buona notizia è che, con la conversione del decreto fiscale, è stata prevista una moratoria in forza della quale, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni:

  1. non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 dell’art. 1 del D.lgs 127/2015 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto
  2. si applicano con riduzione dell’80%, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile, le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano sin al 20 settembre 2019.

Vi lasciamo quindi con un interrogativo molto divertente che abbiamo trovato in rete:

“Se la sigaretta elettronica serve a smettere di fumare, la fattura elettronica può servire a smettere di fatturare??!!”

 

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