altre materiediritto penale

A causa della pandemia da COVID-19, sono state emanate disposizioni che hanno comportato la compressione di alcune libertà garantite dalla nostra Carta Costituzionale, concernenti i diritti fondamentali dell’uomo, che devono ritenersi costituzionalmente illegittime.

Il riferimento è alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, emessa in assenza di qualsivoglia presupposto legislativo e quindi in violazione dell’art. 78 Cost., non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria.

L’affermazione è, invece, del Tribunale di Pisa che, nell’assolvere due imputati dal contestato reato di cui all’rt. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), ha altresì chiarito come, nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare configuri una fattispecie restrittiva della libertà personale e, in quanto tale, può essere irrogata solo da:

1. un Giudice;

2. con atto motivato;

3. nei confronti di uno specifico soggetto (e non nei confronti della generalità dei cittadini italiani);

4. sempre in forza di una legge che preveda “casi e modi” e quindi un limite temporale.

Ora, sulla base di quanto sopra, trattandosi di atti amministrativi e non legislativi, affermata la illegittimità dei DPCM per contrasto con gli artt. 13 ess. Cost., oltre che delle disposizioni legislative, il Giudice deve procedere unicamente alla loro disapplicazione.

Conseguentemente, il Tribunale di Pisa conclude con una sentenza di assoluzione per il fatto non sussiste e non, come richiesto dalla Procura, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Infatti, a fronte della depenalizzazione (la ricordate?) operata dall’art. 4 del D.L. n. 19/20, per i fatti posti in essere prima dell’entrate in vigore dello stesso, alla pronuncia di assoluzione come richiesta dal P.M. (ovvero perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato), si dovrebbe poi procedere alla trasmissione degli atti al Prefetto per la comminazione della sanzione amministrativa, con pregiudizio per l’imputato, stante la palese illegittimità del DPCM dell’ 8 marzo 2021.

Quindi, per il caso di violazione dell’obbligo di non uscire se non per comprovate ragioni di lavoro, salute o necessità, per il Tribunale di Pisa (sentenza n. 419/2021) non si può applicare nè una sanzione penale nè una sanzione amministrativa.

Per approfondimenti.

 

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