altre materiePivacy e Protezione dati.

Alzi la mano chi non è mai stato inserito o non ha inserito qualcuno in un gruppo WhatsApp.

Quanto utili tanto invadenti, fastidiosi. Sempre a suonare, in qualsiasi ora del giorno e della notte.

Non tutti tollerano il mezzo e qualcuno, alla prima occasione, scappa dalla chat.

Se siamo social, a causa del distacco fisico che il device crea tra le persone, talvolta dimentichiamo o non sappiamo che, anche nel mondo digitale, esistono delle regole ben precise. Spesso ci facciamo prendere la mano, spinti dai migliori intenti e senza alcuna volontà di danneggiare alcuno, anzi con il solo scopo di rendere un servizio, di non escludere nessuno.

Anche se sembrerà incredibile, esistono persone che, legittimamente, non amano essere disturbate da continui trilli e che non vogliono diffondere il proprio numero di cellulare.Tali persone meritano senz’altro tutela.

Non è solo una questione di educazione che imporrebbe di chiedere il preventivo consenso dell’interessato, perché chi contravviene a questa regola commette un reato.

La norma di riferimento è l’art. 167, capo II – Illeciti penali – intitolato “Trattamento illecito di dati” del Dlgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che così recita:

  • 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se’ o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, e’ punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
  • 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se’ o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, e’ punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.”
Inserire una persona all’interno di un gruppo WhatsApp è considerata una forma di comunicazione o diffusione di un dato (tale è considerato, anche dal Garante della privacy, il numero di telefono), illecita e quindi penalmente perseguibile.
Pertanto, anche se non è così immediato, dobbiamo tutti sforzarci di tenere a mente che, tranne nell’ipotesi in cui l’interessano abbia prestato il proprio preventivo consenso, non può essere comunicato o diffuso nessun numero di telefono, nemmeno mediante l’inserimento in un gruppo WhatsApp.

 

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