diritto penale

Voglia dI vacanze, di mare e di divertimento, anche in piscina.

Il tutto, all’insegna della sicurezza.

Questa volta però non ci riferiamo al distanziamento obbligato dall’emergenza Covid-19.

Ci riferiamo al nostro caro e vecchio (si fa per dire) bagnino.

É il bagnino infatti che, dall’alto del suo crespolo, vigila su noi tutti i bagnanti senza immaginare la grande responsabilità che grava su di lui che rischia una condanna penale per omidio colposo.

Non sempre. Perché non tutti i casi sono uguali.

Importante dunque considerare attentamente ogni caso, per valutare se dall’assistente bagnanti fosse esigibile uno sforzo superiore a quello tenuto (sforzo che, dal punto di vista penalistico, è quello che un agente modello riporrebbe nel proprio comportamento per evitare l’evento nefasto).

Così, in talune occasioni, è stata esclusa la rilevanza penale dell’omissione del bagnino, in quanto, a causa di carenza di personale, al bagnino era richiesto uno sforzo eccessivo, vale a dire controllare contemporaneamente tre vasche. Non a caso, il controllo sulla responsabilità penale veniva indirizzata verso altri soggetti, tra i quali il gestore della piscina.

In altri casi invece, quelli per così dire ordinari, in cui il bagnino, garante dell’integrità fisica dei bagnanti, non si è posto, come ben poteva, in una situazione tale da poter agevolmente intervenire tempestivamente, il bagnino è stato condannato per omicidio colposo.

Saputo questo, meglio non distrarre il bagnino.

Lascia un commento