altre materie

Sulla TAV l’Italia ha sottoscritto accordi internazionali con la Francia e l’Unione Europea. Esiste una la legge, la n. 71/2014, ed esistono gli atti approvati dal Cipe, ovvero del Comitato Internazionale per la programmazione economica, sulla pianificazione paesaggistica, sulla gestione delle terre e delle rocce da scavo, sull’area del cantiere di Salbertrand, sulle opere sul torrente Clarea, sul monitoraggio ambientale, sulla tutela della fauna e sulla valorizzazione del territorio.

Tanto premesso, questa rianalisi dei costi-benefici sulla TAV di cui si parla tanto, ci domandiamo, oggi, quale significato ha?

L’analisi costi-benefici è fondamentale per ogni decisione di investimento strategico o di un progetto in senso lato e deve necessariamente svolgersi nelle fasi preliminari che ne precedono l’avvio, per verificare l’opportunità di procedere o meno.

Tale analisi dovrebbe dunque esser già stata effettuata, da tempo.

Dobbiamo quindi interpretare questa nuova richiesta di analisi costi-benefici come un una richiesta meramente dilatoria, con finalità “prescrittiva” dell’opera?

Chi sopporterà i costi relativi agli esperti incaricati di redigere il documento benefici-costi della TAV? Per il caso di abbandono del progetto, chi sosterrà i costi per la smobilitazione dei cantieri e delle attrezzature, quelli per la messa in sicurezza delle opere fin qui realizzate e quelli ancora del contenzioso legale?

Il contratto di governo, da un punto di vista giuridico, non ha alcun valore. La Legge n. 71/2014 di “Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l’esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012” ha invece efficacia erga omnes, ovvero nei confronti di tutti, forze politiche incluse.

Un contratto di governo o qualsiasi altro provvedimento di rango inferiore alla Legge dello Stato Italiano non potrà che essere nullo.

Per tale ragione, si ritiene che la TAV, trovando il proprio fondamento in una norma di legge, già approvata dal legislatore italiano, debba essere portata a termine senza indugio, salvo il rischio concreto, per coloro che la violano, di esporsi a responsabilità (civili e/o penali) derivanti dall’essersi volontariamente sottratto all’adempimento di un obbligo di legge.

Pertanto, sin quando la relativa norma di legge sarà in vigore, nessun dubbio che la TAV si farà.

 

 

 

 

 

Lascia un commento