altre materieCodice della Strada

In questi giorni registriamo le chiamate di alcuni dei nostri clienti che, pur avendo presentato ricorso avanti al Giudice di Pace di Ivrea per contestare la legittimità delle multe prese al  “semaforo di Nole”, non essendosi ancora definito il procedimento, si stanno vedendo recapitare dal Comune di Nole, le sanzioni di € 217,00 per non aver comunicato i dati dell’effettivo conducente.

In passato avevamo già affrontato la questione in nostro articolo ancora reperibile al seguente indirizzo https://www.studiolegaletorino.info/ancora-sul-semaforo-e-sulle-multe-di-nole-ho-fatto-ricorso-devo-comunicare-i-dati-delleffettivo-conducente/ per dare atto di un contrasto interpretativo tra una circolare del 29 aprile 2011 del Ministero degli Interni e l’ordinanza della Cassazione n.  28136 del 24 novembre 2017 sul art. 126 – bis, comma 2, C.d.S..

Il Codice della Strada prevede che “L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio (ovvero, nel nostro caso, il Comune di Nole), ne da notizia, entro 30 giorni dalla definizione della contestazioneLa contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi”.

Il Ministero degli Interni, con la sopra citata circolare, aveva  pertanto chiarito che, chi fa ricorso contro la multa, non deve anche comunicare i dati del conducente.Cosicché, in pendenza di ricorso, l’obbligo resta sospeso e si riattiva dopo il termine con esito sfavorevole per il ricorrente dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali, ovvero nel caso in cui il ricorso venga rigettato dal Prefetto o dal Giudice di Pace.

Questa interpretazione fornita dal Ministero è stata confermata da diverse sentenze tra le quali la sentenza 8354/2016 del Tribunale di Roma, nella quale è stato ribadito che: L’impugnazione della multa sospende l’obbligo del proprietario dell’auto di comunicare entro 60 giorni chi era alla guida per non perdere i punti della patente. Viola, infatti, il diritto di difesa dover rivelare i dati personali del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale

Tuttavia, non ci si può esimere dal dare atto dell’orientamento della Cassazione, di segno opposto.

Rispetto a tale contrasto, in un’ ottica di correttezza e buona fede al quale ogni amministrazione comunale dovrebbe ispirarsi, il Comune di Nole avrebbe potuto discrezionalmente scegliere di ottemperare alle indicazioni pervenute dall’ente pubblico a sé sovraordinato, ovvero il Ministero degli Interni e quindi, evitare di elevare ulteriori sanzioni con il conseguente moltiplicarsi dei ricorsi e delle ennesime polemiche.

La scelta del Comune, in ogni caso, è destinato ad alimentare tutta una serie di problematiche di natura giuridica che si sarebbero facilmente evitate con una condotta diversa. Cosa accadrà nell’ipotesi in cui il Giudice di Pace dovesse accogliere il ricorso annullando la sanzione principale e tutte quelle accessorie, compresa quella della comunicazione dell’effettivo conducente? Si dovrà instaurare una nuova vertenza per chiedere al Comune di restituire le somme percepite in virtù di una sanzione dichiarata successivamente illegittima?

Il nostro auspicio è che tale scelta venga rivista, per evitare una nuova ondata di ricorsi.

 

 

 

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