diritto societario

Avevamo un tempo la società a responsabilità limitata. Questa si caratterizzava per il fatto che, per i debiti societari, rispondeva la sola società, con il proprio capitale. Il patrimonio personale dei soci e degli amministratori era salvo perché mai nessuno creditore sociale avrebbe potuto aggredirlo.

Poi, è stata inventata la società a responsabilità limitata semplificata con il dichiarato intento di aiutare l’imprenditoria. Invece, la srl semplificata non ha per niente aiutato l’impresa. Anzi! Questo perché il legislatore non ha riflettuto sul fatto che il capitale sociale era una garanzia per i creditori sociali, non certo un ostacolo all’impresa. Un capitale sociale di una certa entità, infatti, garantiva la serietà e la solvibilità della società stessa.

Ora, il legislatore pare essersi pentito di questa estrema corsa alla limitazione della responsabilità delle società di capitali. E cosa ha deciso di fare? Ha deciso di inventarsi una nuova responsabilità illimitata nell’ambito della responsabilità limitata delle srl.

Il sesto comma dell’articolo 2476 del codice civile, così come aggiunto dall’articolo 378 del codice della crisi d’impresa recita infatti che: “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

La rinuncia all’azione dalla parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”.

Ed ecco servita la soluzione a tutti i problemi che mai sarebbero sorti se il legislatore si fosse astenuto da modificare il codice civile!

Se non fosse che la reazione contraria, come spesso accade, è peggiore della situazione precedente.

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