diritto penalePivacy e Protezione dati.

Rispetto al famoso caso del liceo di Roma, in tanti si sarebbero indignati per la presunta relazione tra la preside e lo studente.

In pochi, tuttavia, si sarebbero indignati per l’inspiegabile violazione della riservatezza ai danni della docente.

In altri termini, nella pubblicazione e nella diffusione dei messaggi WhatsApp che si sarebbero scambiati le parti, non si sarebbe individuata nessuna ipotesi di reato.

Sul tema è finalmente intervenuto il Garante della privacy che, in via d’urgenza, ha disposto il blocco provvisorio di ogni ulteriore diffusione, anche on line, dei contenuti dei messaggi acquisiti e presentati, come loro trascrizione, in alcuni articoli pubblicati oggi da “la Repubblica” riguardanti la relazione intima che sarebbe intercorsa tra la dirigente di un liceo romano ed uno studente dello stesso istituto, anche attinenti alla sfera sessuale.

In merito, il Garante ha richiamato la normativa contenuta nel Codice della Privacy la quale prevede che, in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche devono essere sempre rispettati i limiti del diritto di cronaca – rappresentati dalla tutela della dignità, della riservatezza, dell’identità personale e della protezione dei dati personali e, in particolare, il limite dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Alla luce di tale richiamo, il Garante ha pertanto ritenuto necessario disporre il “blocco” provvisorio del trattamento nei confronti di Gedi, Gruppo Editoriale SPA,  riservandosi ogni altra decisione a conclusione dell’istruttoria avviata sul caso.

A nostro parere, oltre la violazione sulla privacy rimane il reato.

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