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Con l’emergenza sanitaria in atto determinata dalla diffusione del Covid 19, Vi sarete certamente resi conto del sempre maggiore ricorso, da parte delle Pubbliche Amministrazioni alle Frequently Asked Question (FAQ).

Ma di cosa si tratta esattamente? Le FAQ altro non sono che una serie di risposte, scritte su un sito web,  alle domande poste più frequentemente dagli utilizzatori di un certo servizio, ovvero dai destinatari di una norma giuridica.

Come sopra anticipato, con le limitazioni dovute alla pandemia in corso, le FAQ hanno conosciuto un rilievo ed una notorietà mai rilevate in precedenza.

Da qui, la legittima domanda: come si collocano le FAQ nell’ambito nell’ambito del nostro ordinamento giuridico? Quale valore hanno o gli si può riconoscere? In altri termini, sono delle fonti normative?

A questo interrogativo ha dato recentemente risposta il Consiglio di Stato (Sezione Prima – Adunanzadi Sezione del 16 giugno 2021 – Numero Affare 01328/2020 – Sentenza n. 1275 del 20 luglio 2021) il quale ha testualmente precisato che “le FAQ sono sconosciute all’ordinamento giuridico, in particolare all’art. 1 delle preleggi al codice civile.” .

Le FAQ, osserva ulteriormente il Consiglio di Stato testè citato, “non indicano elementi utili circa la loro elaborazione, la procedura o i soggetti che ne sono i curatori o i responsabili. Non sono pubblicate a conclusione di un procedimento definito dalla legge. E’ quindi è da escludere che le risposte alle FAQ possano essere assimilitate a una fonte del diritto, nè primaria, nè secondaria. Neppure possono essere considerate affini alle circolari, dal momento che non costituiscono un obbligo interno per gli organi amministrativi. In difetto dei necessari presupposti legali, esse non possono costituire neppure atti di interpretazione autentica.”

Detto in altri termini, mancando della firma del loro autore, le FAQ potrebbero essere scritte anche TOPOLINO! Ragione per cui, non possono aver alcun valore giuridico, nemmeno in termini di interpretazione autentica della normativa di riferimento. Tanto è vero, che le FAQ possono (e spesso vengono) modificate nel termpo e, anche per tale ragione, non sono vincolanti nemmeno per la Pubblica Amministrazione che le diffonde.

Per quanto sopra, atteso che comunque le FAQ, in concreto, orientano i comportamenti degli interessati, qualora si decidesse di conformarsi ad esse, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di ottemperarvi. Per questo, ai fini probatori, si consiglia sempre di fare una foto delle FAQ nel momento in cui si utilizzano visto che, come si è sopra ricordato, spesso le Amministrazioni le cambiano.

Data questo doverosa premessa, rispetto all’obbligo di Green Pass anche nelle mense aziendali, cosa dice la legge?

Il decreto n. 105 del 23 luglio 2021 (art. 3) impone l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. Green Pass) per accedere, tra gli altri servizi e attività, al servizio di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’art. 4, per il consumo al tavolo, al chiuso.

Con successiva nota con protocollo 4073 del 2021 del Ministero dell’Interno, rispetto alla “Mensa di servizio” è testualmente stabilito che: “Le attività connesse con la fruizione del vitto sono consentite a tutto il personale, fermo restando il rispetto dei protocolli o delle linee guida dirette a prevenire o contenere il contagio”.(firmato Il Capo della Segreteria – Bracco).

Soltanto da ultimo, una FAQ del Palazzo Chigi chiarisce l’obbligatorietà della certificazione verde anche per i dipendenti per avere accesso alle mense aziendali.

Tuttavia, ci si chiede, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato riportata per estratto, quale valore potrà mai avere la FAQ del Palazzo Chigi, anche e sopratto in considerazione del fatto che si pone in netto contrasto con il protocollo del Ministero dell’Interno, firmato dal Capod della Segreteria, Bracco. Quale delle due disposizioni dovrebbe avere maggior valore e quindi prevalere?

Ai giudici, l’ultima parola…

 

 

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