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Superbonus 110.

Cosa succede qualora l’Agenzia delle Entrate ed ENEA a fine lavori riscontrino delle incongruità o degli errori? Chi risponde? Chi paga in questi casi? Il Tecnico incaricato o il beneficiario?

Inizialmente, ancorché in buona fede, chiamato a rifondere il capitale già speso, incrementato di interessi e sanzioni era il beneficiario che, pur avendo incaricato dei tecnici della totale gestione della operazione, poteva correre il rischio di farsi carico di tale onere, anche ad anni di distanza dalla fine lavori.

Attualmente, la questione della responsabilità è in parte mutata grazie all’introduzione della legge 142/2022, di conversione del decreto 115/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.221 del 21 settembre ( c.d. Decreto aiuto bis).

La nuova normativa limita infatti  la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, alla sola ipotesi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave e quindi, non sempre e in ogni caso.

Inoltre, per le cessioni fiscali che riguardano i bonus fiscali diversi dal superbonus 110, anteriori all’11 novembre 2021 la responsabilità solidale è esclusa in caso di asseverazione di un tecnico che certifichi che il lavoro agevolato sia stato effettivamente realizzato.

Peraltro, al di là della previsione normativa, è sempre consigliato pattuire contrattualmente delle clausule di esonero o di limitazione della responsabilità.

A tal fine, potete rivolgervi al Vostro legale e consulente di fiducia perché, come si sa, è sempre meglio prevenire che curare!

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