diritto civile

Quest’anno gli amanti degli sport invernali non si possono lamentare: siamo a marzo e la neve, in montagna, continua a scendere copiosa.

Un sogno per gli sciatori e gli snowboarders.

Il divertimento? Per molti andare veloci.

Purtroppo, non tutti sono consapevoli del fatto che sciare è un’attività intrinsecamente pericolosa.

D’obbligo è quindi il rispetto delle basilari regole di condotta sulle piste (in proposito si veda la Legge 24 dicembre 2003, n. 363).

Tuttavia, può capitare che, nonostante il rispetto delle regole, si sia vittima di incidenti, procurandosi anche gravi lesioni.

In tal caso, è possibile chiedere il risarcimento del danno al gestore dell’impianto sciistico? Quali sono gli obblighi a carico delle parti quando si procede con l’acquisto dello skipass? Perché, quando si compra uno skipass si conclude un vero e proprio contratto. Tra gli obblighi del gestore degli impianti non solo quello di trasportare lo sciatore da un luogo ad un altro, ma anche quello di garantire il corretto funzionamento degli impianti, di mantenere la pista in condizione di efficienza al fine di consentire di praticare le attività sportive. Da ciò, ne deriva a carico del gestore la possibilità che venga chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti.

Tutti i danni?

No, in linea di massima, solo quelli determinati da una cattiva manutenzione della pista.

Questo significa che se lo sciatore viola le norme in materia di sicurezza e non è stato individuato e provato un comportamento colposo del gestore a protezione da possibili incidenti o un suo inadempimento contrattuale, allora la richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla vittima di incidente potrebbe essere respinta.

Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, interruzione del nesso causale, comportamento colposo, inadempimento, sono tutti istituti giuridici da conoscere perfettamente per poterli utilizzare per ottenere il risultato sperato: a seconda dei casi,  il risarcimento se si difende il danneggiato, l’esclusione di responsabilità se si assiste il gestore degli impianti.

 

 

 

1 Comment

  1. Buongiorno a tutti, fermo restando che la “class action rappresenta una forma valida di protesta, di risarcimento e di promozione dei disagi della tipologia di consumatori, in questo caso pendolari ferroviari, che aderiscono alla stessa, resta tuttavia un punto fondamentale: non è un modo per risolvere i disagi, i quali non possono essere , non dico azzerati, ma affrontati con un risarcimenti danni, se poi i disagi si ripresentano il mese dopo. Occorre l”intervento complementare della politica, di qualche “figura che si prenda carico della problematica inerente la difficoltà dei LAVORATORI a recarsi sul posto di lavoro, a svolgere quotidianamente il loro dovere di LAVORATORI, usufruendo nello stesso tempo del loro DIRITTO di cittadini-viaggiatori di un servizio corrispondente al costo dello stesso, regolarmente corrisposto ogni mese. I sindaci, o gli assessori ai trasporti o non so chi di delle fermate della linea , almeno da Brescia verso Milano, credo che debbano farsi carico di questa problematica che sta diventando una piaga oserei dire “sociale, per le ricadute che i disservizi hanno su gestione familiare, lavorativa, e personale.

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