altre materiediritto civile

Sono dichiarati inesigibili i debiti della persona fisica, meritevole, nullatenente.

Ed è così che si è pronunciato con decreto il Tribunale di Ravenna – Ufficio Fallimenti – nella persona del dott. Alessandro Farolfi, nella procedura iscritta al n. 9/2021 reg. vol., avente ad oggetto il ricorso per esdebitazione del sovraindebitato incapiente (c.d. legge antisuicidi).

Il caso, è quello di soggetto disoccupato e privo di beni che presenta ricorso per l’esdebitazione, nonostante sia incapiente.

Nella fattispecie, il Tribunale di Ravenna accoglie il ricorso e dichiara inesigibili i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso, ricordando l’obbligo del ricorrente, attraverso una particolare procedura, di provvedere al pagamento dei creditori in caso di sopravvenienza di utilità rilevanti entro quattro anni dal provvedimento, che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.

Come è stato possibile tutto ciò?

Tutto ciò è reso possibile in seguito all’entrata in vigore, il giorno di Natale del 2020 (un bel regalo per tutti i debitori !) dell’art. 14-quaterdecies l. n. 3/2012, introdotto dal d.l. n. 137/2020 (convertito, con modificazioni, nella l. n. 176/2020) che consente anche al debitore incapiente di ottenere l’esdebitazione.

La ratio della disposizione è quella di permettere anche a chi non disponga di alcuna risorsa di liberarsi dall’onere debitorio.  Per contro, il legislatore tiene conto del fatto che, dopo il provvedimento di esdebitazione del giudice, il debitore potrebbe conseguire dei guadagni che sarebbe ingiusto sottrarre alla soddisfazione dei creditori. Per questo motivo, la legge stabilisce che le sopravvenienze attive in un arco temporale di quattro anni debbano essere destinate ai creditori (nonostante l’intervenuta esdebitazione). Non sono considerati utilità i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

Molto importante è, inoltre, sottolineare (qualora vi fosse sfuggito il dato) che la persona, per accedere alla procedura,  deve essere “meritevole”. Nel provvedimento in commento, il Tribunale di Ravenna considera il ricorrente tale in quanto non si ravvisano atti dispositivi o depauperativi e la chiusura dell’attività artigiana, in passato svolta, è stata ricondotta alle contingenze di mercato e del settore.

Che dire dunque? Un ottima opportunità per ricominciare davvero una nuova vita.

Tuttavia, attenzione: perche l’accesso all’esdebitazione è consentita solo per una volta!

(Articolo scritto con la consulenza della dott.ssa Ilaria Fusco, professionista O.C.C. – Organismo di Composizione da sovraindebitamento nomitato dai Tribunali di Torino e di Ivrea).

 

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