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Ci siamo rivolti al legale e ci ha detto che sussistono i presupposti per fare ricorso davanti al Giudice di Pace contro le c.d. multe del semaforo di Nole: 11 pagine di motivazioni, dall’errata contestazione al principio di buona fede e altro ancora…

Il ricorso è stato depositato.

La domanda a questo punto è: il ricorso blocca l’obbligo di comunicare gli estremi della patente e le generalità del conducente?

Come noto, infatti, il proprietario dell’auto che riceve la multa, è invitato a comunicare i dati dell’effettivo conducente, entro 60 giorni. In caso contrario, ovvero, se i dati non vengono comunicati, non potranno essere decurtati i punti della patente ma verrà emessa, automaticamente, una nuova e diversa multa che va da € 286 ad € 1.1142,00.

La risposta non è scontata.

Partiamo, come sempre, dal dettato normativo.

L’art. 126 – bis, comma 2, del C.d.S. dispone che: “L’organo da cui dipende l’agente che accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio (ovvero, nel nostro caso, il Comune di Nole), ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.”

Traduzione: fin tanto che il procedimento avanti al Giudice di Pace non è concluso con l’emissione di una sentenza, il Comune di Nole, per legge, NON deve comunicare all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (organo che, in concreto, decurta i punti) i dati dei conducenti che comunque (per errore o per scelta) siano stati comunicati da parte dei destinatari della multa.

Esiste, inoltre, una Circolare del 29 aprile 2011 del Ministero degli Interni secondo la quale chi fa ricorso contro la multa non deve anche comunicare i dati del conducente.

Si tratta però di un’interpretazione di carattere non vincolante perché semplice atto amministrativo e non normativo.

Una diversa interpretazione, proviene invece dalla Cassazione la quale, con ordinanza n. 28136 del 24 novembre del 24 novembre 2017, contrariamente a quanto ritenuto dalla circolare del Ministero degli Interni, ritiene legittima la seconda multa per omessa comunicazione dei dati del conducente anche con il ricorso già presentato al giudice. Secondo la Corte di Cassazione, la pendenza della causa introdotta con ricorso, non solleva l’intestatario del veicolo dall’obbligo di comunicare i dati al Comune di Nole.

Si deve tuttavia precisare che anche l’interpretazione della Cassazione (seppur molto autorevole) non ha carattere vincolante per il giudice di pace che ben potrebbe discostarsene.

Ciò detto, la decisione sull’opportunità di comunicare i dati del conducente (adempimento che, si sottolinea, la Suprema Corte ritiene obbligatorio) dovrà essere valutata caso per caso, rivolgendovi al nostro Studio.

 

 

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