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Avete presente quando qualcuno vi vuole mettere a disagio puntando lo smartphone dotato di telecamera al vostro indirizzo facendovi credere che vi stia riprendendo in un video o in una foto?

Avete presente quando questo qualcuno pensa di ritenersi furbo perché di difende sostenendo di non avere, in realtà, né filmato né scattato alcuna foto non sussistendone, in ogni caso, alcuna prova in tal senso?

Beh, in questo caso, la parte offesa non è sfornita di tutela perché può comunque lamentare di essere stata vittima di condotte petulanti, di rilevanza penale.

Sul punto si espressa recentemente la Cassazione che, con la sentenza del 22 febbraio 2022 n. 6245, ha avuto modo di precisare come integri gli elementi costitutivi della contravvenzione di molestia o disturbo alle persone (art. 660, c.p.) rivolgere il cellulare nei confronti di una persona perchè suscettibile di arrecare fastidio e disagio alla vittima. Ciò, per il solo fatto dell’insistita proiezione di un cellulare munito di fotocamera, senz’altro idonea ad ingenerare nella vittima il timore di patire una fastidiosa invasione della propria sfera privata e quindi a minare la sua serenità d’animo e ad arrecarle un turbamento effettivo e significativo.

Oltre ad una condanna penale per molestie, l’autore del fatto è stato così condannato anche a risarcire un danno morale di € 1.500,00.

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