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È noto come il Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 abbia introdotto per tutti i lavoratori, sia pubblici che privati, l’obbligo di esibizione del green pass sul posto di lavoro

In caso di mancata esibizione del certificato verde, il lavoratore è considerato assente ingiustificato, con la conseguenza che non può accedere al luogo di lavoro e nemmeno svolgere la propria prestazione lavorativa.

A questo punto la domanda è: cosa succede se, dalla manca esibizione del green pass, deriva un danno al datore di lavoro?  Questi può chiedere il risarcimento al lavoratore che ha, con la sua mancata prestazione, cagionato?

L’esempio è quello di un lavoratore altamente specializzato che non renda la sua prestazione lavorativa, perché non munito di certificazione verde Covid 19. A motivo di ciò, il datore di lavoro riporta un danno, consistente nell’obbligo di pagamento di una penale prevista nel contratto che lo lega al cliente. In questo caso, ci si è chiesto,  potrebbe il datore di lavoro pretendere dal proprio dipendente (considerato, per legge, assente ingiustificato) il rimborso di questa penale?

La risposta al quesito, in linea di principio, dovrebbe essere positiva.

Invero, il dipendente che non ha il Green Pass è considerato dal legislatore quale assente ingiustificato e la mancata prestazione lavorativa viene a costituire inadempimento del lavoratore (sebbene lo stesso non possa essere licenziato o raggiunto da altri sanzioni disciplinari).

Se da tutto ciò ne deriva un danno al datore di lavoro, il lavoratore potrebbe quindi essere tenuto a risarcirlo.

Questa è la linea interpretativa offerta da Confindustria, laddove afferma testualmente: “e’ evidente che ogni comportamento che dovesse recare danno all’impresa, incidendo negativamente sull’organizzazione o sulla possibilità per l’azienda di fare fronte ai propri obblighi contrattuali, legittima in ogni caso la reazione aziendale sul piano della richiesta del risarcimento dei danni”.

Per evitare di essere tenuto a risarcire il danno al proprio datore, al lavoratore non restarà dunque altra possibilità che contestare che il danno patito sia conseguenza immediata e diretta della sua assenza ingiustificata. Come? Per esempio, provando che il danno è stato causata della mancanza di capacità organizzative del datore di lavoro che ben si sarebbe potuto avvalere della prestazione di altro lavoratore, parimenti specializzato, facilmente e immediatamente reperibile.

Insomma, se è vero che astrattamente il lavoratore potrebbe essere chiamato a risarcire il danno all’azienda presso cui lavora per la sua assenza ingiustificata derivante dalla mancata esibizione del green pass, è altrettanto vero che bisognerà valutare in concreto, caso per caso,  la sussistenza dei presupposti per ottenere tale risarcimento.

Perché in diritto, nulla è pacifico.

 

 

 

 

 

 

 

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