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La mancata attuazione dell’art.39 della Costituzione.

L’art.39 Cost., dopo aver previsto nel primo comma che l’organizzazione sindacale è libera, e che quindi i sindacati possono regolarmente esercitare la propria attività e prevedere, tramite la scelta dei lavoratori/categorie professionali da tutelare, quale sarà il proprio campo di applicazione, dopo aver riconosciuto dunque, una libertà sindacale sia nei confronti dello Stato che non può in nessun modo ostacolarne l’attività, che nei confronti dei datori di lavoro; e dopo aver addirittura trovato, nel quarto comma, corrispondenza nell’art. 28 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nella nuova formulazione del 2007, che stabilisce che i datori di lavoro o le rispettive organizzazioni hanno, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi a livelli appropriati….si ritrova a non essere attuato!

 Ad oggi troviamo in attuazione invece Leggi e decreti totalmente incostituzionali. Qui sotto, nello specifico, alcuni esempi attinenti le cooperative.

D.L. 248/2007 Articolo 7 c.4.

Fino  alla  completa  attuazione  della normativa in materia di socio lavoratore  di  societa’  cooperative,  in  presenza  di  una pluralità di  contratti  collettivi  della  medesima  categoria, le societa’ cooperative che svolgono attivita’ ricomprese nell’ambito di applicazione  di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori,  ai  sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001,  n.  142,  i  trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli    dettati    dai   contratti   collettivi   stipulati   dalle organizzazioni    datoriali   e   sindacali   comparativamente   piu’ rappresentative a livello nazionale nella categoria.

Chi stabilisce quali siano queste organizzazioni sindacali cosiddette più rappresentative? Una circolare Del ministero del Lavoro! 37/2012. Assolutamente discriminatoria nei confronti dei sindacati non elencati e anticostituzionale.

Un invito dell’Ispettorato del lavoro alle cooperative, assolutamente discriminatorio, cita:

“ Nel precisare che le società cooperative sono tenute ai sensi dell’art. 7 c. 4 D.:l: 248/2007 ad applicare nei confronti dei propri soci e non soci i CCNL stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentativi a livello nazionale nella categoria (come specificato dalla circolare 37/2012 Ministero del Lavoro)…….omissis….

……omissis… si ricorda che in caso di applicazione da parte delle cooperative di un diverso CCNL rispetto a quello stipulato fra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale della categoria e di disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all’art. 3 della legge 142/2001, questo osservatorio provvederà a comunicare tali inadempienze all’Ente Previdenziale per il recupero delle agevolazioni contributive usufruite dalla Cooperativa…..omissis”

Dunque ci chiediamo: se, ai sensi dell’Art. 39 della Costituzione l’organizzazione sindacale è libera (ci si collega altresi alla piu ampia liberta di associazione riconosciuta dall’art. 18)….ai sindacati non puo essere imposto altro obbligo se non la registrazione…hanno personalità giuridica e possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce….Allora perché, esistono Leggi che avvantaggiano o addirittura tengano in considerazione contratti collettivi di lavoro stipulati solo con alcuni dei sindacati esistenti e correttamente registrati????

E’ una questione di politica del momento, dunque, certo non è rispetto della nostra Costituzione né dei Diritti sanciti dall’Unione Europea.

Dott.ssa Ilaria Fusco.

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